Conferenze e seminari

Taranto, 16.05.2015 – Sala Europa Hotel Mercure-Delfino 
Principi di Negoziazione per Avvocati

L’Istituto della Mediazione Civile e Commerciale

La Mediazione rappresenta “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

 

La Mediazione – Art. 1 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e Relazione illustrativa al decreto

Attività di Mediazione

É svolta da un terzo imparziale per l’assistenza di due o più soggetti
Consiste nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (Mediazione facilitativa)
Può essere finalizzata alla formulazione di una proposta per la risoluzione della lite (Mediazione aggiudicativa)

 

Il Mediatore

É costituito dalla persona o dalle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l’attività di mediazione
É privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo

Conciliazione

Consiste nella composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione

L’Organismo di Mediazione

É l’ente pubblico o privato (diverso dalla persona fisica), presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione

 

 

Controversia

E’ la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva.

 

 

Altre definizioni contenute nel D.M. 180/2010

Regolamento

E’ l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo

 

Indennità

E’ l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi

Registro

E’ il registro degli organismi istituito presso il Ministero

Responsabile

E’ il dirigente ministeriale, una sorta di conservatore, incaricato della tenuta del registro e dell’elenco (da non confondersi con il Responsabile dell’Organismo di Mediazione)

Formatore

E’ la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori

Ente di Formazione

E’ l’enti pubblico o privato, ovvero la sua articolazione interna, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori

Responsabile scientifico

E’ la persona di chiara fama a cui viene affidata la direzione didattica dell’ente di formazione

Responsabile dell’Organismo

E’ il soggetto a cui è attribuita la gestione e la responsabilità degli affari di mediazione trattati nell’Organismo di Mediazione.

 

 

L’AMBITO di APPLICAZIONE del PROCEDIMENTO

Il procedimento di mediazione viene governato, oltreché dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 28/2010 e nel D.M. 180/2010, dal regolamento adottato dall’Organismo di Mediazione, che è il soggetto deputato alla gestione degli affari di mediazione. Proprio il D.M. 180/2010 stabilisce quali debbano essere i contenuti minimi (obbligatori) e quelli eventuali di tale documento, condizionandone la sua applicazione al deposito presso il Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto a cura del Responsabile (una sorta di conservatore dei registri) presso il Ministero della Giustizia. Il funzionamento dell’intera attività, considerata la delicatezza della materia trattata avente per oggetto l’amministrazione della giustizia, è completamente affidata a perentori ed inderogabili criteri di trasparenza amministrativa e di controllo.

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