L’Istituto della Mediazione Civile e Commerciale
La Mediazione rappresenta “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
La Mediazione – Art. 1 comma 1 D.Lgs. 28/2010 e Relazione illustrativa al decreto |
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Attività di Mediazione |
É svolta da un terzo imparziale per l’assistenza di due o più soggetti |
Consiste nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (Mediazione facilitativa) | |
Può essere finalizzata alla formulazione di una proposta per la risoluzione della lite (Mediazione aggiudicativa) | |
Il Mediatore |
É costituito dalla persona o dalle persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono l’attività di mediazione |
É privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo | |
Conciliazione |
Consiste nella composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione |
L’Organismo di Mediazione |
É l’ente pubblico o privato (diverso dalla persona fisica), presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione |
Controversia |
E’ la crisi di cooperazione tra soggetti privati, risolubile non soltanto attraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni di ciascuno, ma anche per mezzo di accordi amichevoli che tendano a rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenuti e i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suo prolungamento, e non necessariamente della sua chiusura definitiva. |
Altre definizioni contenute nel D.M. 180/2010 |
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Regolamento |
E’ l’atto contenente l’autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall’organismo |
Indennità |
E’ l’importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi |
Registro |
E’ il registro degli organismi istituito presso il Ministero |
Responsabile |
E’ il dirigente ministeriale, una sorta di conservatore, incaricato della tenuta del registro e dell’elenco (da non confondersi con il Responsabile dell’Organismo di Mediazione) |
Formatore |
E’ la persona o le persone fisiche che svolgono l’attività di formazione dei mediatori |
Ente di Formazione |
E’ l’enti pubblico o privato, ovvero la sua articolazione interna, presso cui si svolge l’attività di formazione dei mediatori |
Responsabile scientifico |
E’ la persona di chiara fama a cui viene affidata la direzione didattica dell’ente di formazione |
Responsabile dell’Organismo |
E’ il soggetto a cui è attribuita la gestione e la responsabilità degli affari di mediazione trattati nell’Organismo di Mediazione. |
L’AMBITO di APPLICAZIONE del PROCEDIMENTO
Il procedimento di mediazione viene governato, oltreché dalla disciplina contenuta nel D.Lgs. 28/2010 e nel D.M. 180/2010, dal regolamento adottato dall’Organismo di Mediazione, che è il soggetto deputato alla gestione degli affari di mediazione. Proprio il D.M. 180/2010 stabilisce quali debbano essere i contenuti minimi (obbligatori) e quelli eventuali di tale documento, condizionandone la sua applicazione al deposito presso il Registro degli Organismi di Mediazione, tenuto a cura del Responsabile (una sorta di conservatore dei registri) presso il Ministero della Giustizia. Il funzionamento dell’intera attività, considerata la delicatezza della materia trattata avente per oggetto l’amministrazione della giustizia, è completamente affidata a perentori ed inderogabili criteri di trasparenza amministrativa e di controllo.